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LEGGE 30 marzo 1976, n. 88 - Normattiva

LEGGE 30 marzo 1976, n. 88 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 marzo 1976, n. 88 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (GU n.98 del 14-04-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-4-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato con le seguenti modificazioni: All'articolo 16, al quarto comma, la parola: "fino", è sostituita con le seguenti: "a seguito di concorsi o corsi o esami indetti anteriormente"; al sesto comma, le parole: "e fino al 31 dicembre 1979" sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie. Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti". All'articolo 20, al primo comma, le parole: "che, ai sensi", sono sostituite con le seguenti: "che, fruendo dei benefici". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1976 LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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