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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88 - Normattiva

LEGGE 9 marzo 1989, n. 88 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 marzo 1989, n. 88 ultimo aggiornamento all'atto: 20/05/2022 --> Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022) (GU n.60 del 13-03-1989 - Suppl. Ordinario n. 17) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI 1orig. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18orig. 19orig. CAPO II GESTIONE FINANZIARIA 20orig. 21 22orig. 23 24agg.1 orig. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35orig. 36 37agg.1 orig. 38 39 40 41 CAPO III ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO 42 43 44 45 46orig. 47 48 49agg.2 agg.1 orig. 50 51 52orig. 53 54 55agg.1 orig. 56agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-5-2022 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS).

  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro.
  2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.
  3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. (( 3-bis. L'Istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e socialì, 'Assistenza magistralè e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie. 3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento))
  4. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n.
  5. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (44)

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