LEGGE 19 luglio 2013, n. 88 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 luglio 2013, n. 88 ultimo aggiornamento all'atto: 16/11/2013 --> Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno
- (13G00131) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2013 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 3 ottobre 2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2013) (GU n.177 del 30-07-2013) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Convenzione Capitolo I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Articolo 1 Articolo 2 Capitolo II DEFINIZIONI Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Capitolo III IMPOSIZIONE DEI REDDITI Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Capitolo IV METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE Articolo 23 Capitolo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Capitolo VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 30 Articolo 31 Protocollo aggiuntivo Protocollo Articolo I Articolo II Articolo III Articolo IV Articolo V Articolo VI Articolo VII Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-7-2013 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno
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