icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 89 Attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali. note: Entrata in vigore del decreto: 18-4-1993 (GU n.78 del 03-04-1993 - Suppl. Ordinario n. 34) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-4-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/44/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali; Viste le direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernenti l'etichettatura dei mangimi; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, così come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, e dai decreti ministeriali 21 luglio 1989, n. 316, e 16 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.