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DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2007 --> Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonchè delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti. note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-2003.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 2003, n. 141 (in G.U. 23/06/2003, n.143). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007) (GU n.95 del 24-04-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3orig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-7-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, di assicurare l'immediato finanziamento di un progetto finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare e delle spese di funzionamento e ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), nonché di accelerare il risarcimento dei danni causati da emoderivati infetti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale 1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005". 1-bis. Nel periodo ((fino al 31 luglio 2006)) il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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