erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 gennaio 1990, n. 9 Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria. note: Entrata in vigore della legge: 28/1/1990 (GU n.22 del 27-01-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-1-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è sostituito dal seguente: " 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)". 2. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare la graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 (Ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento), come modificato dal presente articolo, è il seguente: "Art. 5. - 1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del 20 per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.