rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 aprile 2004, n. 90 ultimo aggiornamento all'atto: 31/05/2006 --> Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004. note: Entrata in vigore della legge: 10-4-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2006) (GU n.84 del 09-04-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4 5 6 7 8 9 Allegati Tabella B Tabella B Tabella C Tabella C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-4-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali). 1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) consigliere regionale; b-ter) presidente di provincia; b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti". 2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.