LEGGE 16 marzo 1988, n. 91 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 marzo 1988, n. 91 Sanatoria dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340, recanti disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87, non convertiti in legge. note: Entrata in vigore della legge: 24/03/1988 (GU n.69 del 23-03-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-3-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Sono convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, agli scrutini e agli esami svolti nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1986-87 sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n.
- Sono altresì fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e all'art. 1: I comunicati relativi alla mancata conversione dei DD.LL. n. 231/1987 e n. 340/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 19 agosto 1987 e n. 240 del 14 ottobre
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