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LEGGE 15 febbraio 1989, n. 91 - Normattiva

LEGGE 15 febbraio 1989, n. 91 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 febbraio 1989, n. 91 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo

  1. note: Entrata in vigore della legge: 16/3/1989 (GU n.62 del 15-03-1989 - Suppl. Ordinario n. 18) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Convention Convention Convenzione PARTE I INTRODUZIONE art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 PARTE II CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATISEZIONE
  2. - CONCLUSIONE DEI TRATTATI art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 SEZIONE 2: RISERVE art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 SEZIONE 3 - ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI ED APPLICAZIONE A TITOLO PROVVISORIO. art. 24 art. 25 PARTE III Osservanza, applicazione ed interpretazione dei Trattati. SEZIONE
  3. OSSERVANZA DEI TRATTATI art. 26 art. 27 SEZIONE
  4. APPLICAZIONE DEI TRATTATI art. 28 art. 29 art. 30 SEZIONE
  5. INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI art. 31 art. 32 art. 33 SEZIONE
  6. TRATTATI E STATI TERZI O ORGANIZZAZIONI TERZE. art. 34 art. 35 art. 36 art. 37 art. 38 PARTE IV EMENDAMENTO E MODIFICA DEI TRATTATI art. 39 art. 40 art. 41 PARTE V Nullità, Estinzione e sospensione dell'applicazione dei Trattati Sezione 1 - Disposizioni generali art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 SEZIONE
  7. NULLITÀ DEI TRATTATI art. 46 art. 47 art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 art. 52 art. 53 SEZIONE 3 - ESTINZIONE DEI TRATTATI E SOSPENSIONE DELLA LORO APPLICAZIONE art. 54 art. 55 art. 56 art. 57 art. 58 art. 59 art. 60 art. 61 art. 62 art. 63 art. 64 SEZIONE
  8. PROCEDURA art. 65 art. 66 art. 67 art. 68 SEZIONE
  9. CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ, DELL'ESTINZIONE O DELLA SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DI UN TRATTATO. art. 69 art. 70 art. 71 art. 72 PARTE VI DISPOSIZIONI DIVERSE art. 73 art. 74 art. 75 art. 76 PARTE VII DEPOSITARI, NOTIFICHE, CORREZIONIE REGISTRAZIONE art. 77 art. 78 art. 79 art. 80 art. 81 PARTE VIII CLAUSOLE FINALI art. 82 art. 83 art. 84 art. 85 art. 86 Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-2-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
  10. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo
  11. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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