rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 aprile 1999, n. 91 ultimo aggiornamento all'atto: 22/03/2018 --> Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. note: Entrata in vigore della legge: 16/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018) (GU n.87 del 15-04-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli ((Capo I DISPOSIZIONI GENERALI)) 1agg.1 orig. 2orig. Capo II DICHIARAZIONE DI VOLONTÀIN ORDINE AL PRELIEVO DIORGANIEDI TESSUTI 3 4 5 6 6 bisorig. Capo III ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVIE DEI TRAPIANTI DI ORGANIE DI TESSUTI 7 8agg.1 orig. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capo IV ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONEDI ORGANI E DI TESSUTIE TRAPIANTI ALL'ESTERO 19 20 Capo V FORMAZIONE DEL PERSONALE 21 Capo VI SANZIONI 22orig. 22 bisagg.1 orig. Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 23 24 25 26 27 28 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2013 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi ((, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili)) . 2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.