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LEGGE 1 aprile 1999, n. 91 - Normattiva

LEGGE 1 aprile 1999, n. 91 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 aprile 1999, n. 91 ultimo aggiornamento all'atto: 22/03/2018 --> Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. note: Entrata in vigore della legge: 16/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018) (GU n.87 del 15-04-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli ((Capo I DISPOSIZIONI GENERALI)) 1agg.1 orig. 2orig. Capo II DICHIARAZIONE DI VOLONTÀIN ORDINE AL PRELIEVO DIORGANIEDI TESSUTI 3 4 5 6 6 bisorig. Capo III ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVIE DEI TRAPIANTI DI ORGANIE DI TESSUTI 7 8agg.1 orig. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capo IV ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONEDI ORGANI E DI TESSUTIE TRAPIANTI ALL'ESTERO 19 20 Capo V FORMAZIONE DEL PERSONALE 21 Capo VI SANZIONI 22orig. 22 bisagg.1 orig. Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 23 24 25 26 27 28 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2013 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi ((, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili)) . 2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

(1)------------ AGGIORNAMENTO
(1)L'avviso di rettifica in G.U. 24/04/1999, n. 95, ha disposto che "dopo la formula di promulgazione, che termina con le parole "la seguente legge:", all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: "Capo I DISPOSIZIONI GENERALI"". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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