DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92 ultimo aggiornamento all'atto: 12/07/2002 --> Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione. note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2002, n. 140 (in G.U. 12/07/2002, n.162). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2002) (GU n.110 del 13-05-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-7-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione; Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento termini ossigeno disciolto
- ((Il termine per l'applicazione della disciplina)) prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è ((differito)) al 31 dicembre
- ((1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi