qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92 ultimo aggiornamento all'atto: 12/09/2014 --> Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2014.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 (in G.U. 20/08/2014, n. 192). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014) (GU n.147 del 27-06-2014) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5orig. 5 bis 6 6 bisorig. 7orig. 8orig. 9orig. 10 Allegati Tabella I Tabella I Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-6-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitività della predetta decisione; Ritenuta, poi, la straordinaria necessità e urgenza, come concorrente misura volta a far cessare la condizione di sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati minorenni possano essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti sino al raggiungimento, non già come oggi del ventunesimo anno, ma del venticinquesimo anno d'età; Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di modificare il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con quella contenuta nell'articolo 656, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva; Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere modifiche alla norma contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativa alle modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, in considerazione della modifica dell'articolo 275-bis del codice (attuata dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha previsto quale regola, nell'ipotesi di applicazione di tale misura cautelare, la predisposizione di modalità elettroniche di controllo; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza, all'esito di alcune doglianze provenienti dalle Corti penali internazionali, di intervenire sulla specifica materia della concessione di misure incidenti sull'esecuzione della pena di soggetti già condannati da tali organismi, per crimini conseguenti a gravi violazioni dei diritti umani; Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento della polizia penitenziaria, al fine di garantire l'impiego del personale nelle mansioni di competenza e di consentirne una maggiore flessibilità nell'assegnazione alle strutture penitenziarie, oltre che di rendere più rapido l'impiego in mansioni operative dei nuovi assunti, nonché di prevedere l'introduzione di una specifica figura di ausiliario al magistrato di sorveglianza in conseguenza del progressivo ampliamento delle sue competenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.