clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92 ultimo aggiornamento all'atto: 06/04/2024 --> Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. (16G00104) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024) (GU n.126 del 31-05-2016) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-5-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l'articolo 1, commi 610 e 613; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35; Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Ritenuto che il tempestivo esercizio della delega consente, con l'attuazione anche parziale del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e previo giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, attesa l'imminente scadenza del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016; Sulla proposta del Ministro della giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Primo mandato dei magistrati onorari in servizio 1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2. 2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): "610. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016." "613. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».". Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O. Il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 (Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56. Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28. Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace): "Art. 2. Principi e criteri direttivi. (Omissis). 17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.