rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2025 --> Disposizioni in campo ambientale. note: Entrata in vigore della legge: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025) (GU n.79 del 04-04-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6orig. 7 8agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 10 11 12 13 14orig. 15orig. 16 17orig. 18orig. 19orig. 20 21 22 23 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426) 1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3. 2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidnte dela Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o dalle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Gli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i seguenti: "Art. 2 (Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana). - 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese. 2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi. 3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi. 4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.". "Art. 3 (Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione). - 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.". - L'art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo abientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, è il seguente: "Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.