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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 94 - Normattiva

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 94 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 febbraio 1958, n. 94 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Conferimento dei posti di commesso di dogana. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.58 del 07-03-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-3-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane sono conferiti agli appuntati della Guardia di finanza ed ai finanzieri presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni di servizio, con le norme fissate dalle disposizioni in vigore. Le riserve di posti previste da altre leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti di commesso da conferire a norma del comma precedente. Se in relazione a tale limite si impone una riduzione dei posti riservati alle predette particolari categorie di cittadini; essa si attua in misura proporzionale per ciascuna di queste categorie. I posti di commesso che dovessero rimanere scoperti per mancanza o insufficienza di aspiranti appuntati o finanzieri e di aspiranti aventi diritto a speciali riserve, sono conferiti con le modalità fissate dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dall'art. 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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