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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1983, n. 95 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1983, n. 95 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visuali

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  1. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1983) (GU n.95 del 07-04-1983 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Tabelle Tabelleorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-4-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente finanziamento del dodicesimo censimento generale della popolazione, del sesto censimento generale dell'industria e del commercio e del terzo censimento generale dell'agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, recante le norme di esecuzione del dodicesimo censimento generale della popolazione e del sesto censimento generale dell'industria e del commercio; Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'istituto centrale di statistica sui fogli del dodicesimo censimento generale della popolazione eseguito il 25 ottobre 1981; Viste le dichiarazioni di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici rese nel censimento generale della popolazione dai cittadini maggiorenni residenti in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA: il seguente decreto: Art. 1 La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 25 ottobre 1981 e indicata nell'unita tabella A vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, salvo le variazioni numeriche della predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 25 ottobre
  2. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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