cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 11 marzo 1987, n. 95 ultimo aggiornamento all'atto: 24/12/1987 --> Disposizioni relative agli autobus nonchè agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16. note: Entrata in vigore del provvedimento: 4-4-1987 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1987) (GU n.66 del 20-03-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-4-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16; Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle prescrizioni ed all'individuazione dei dispositivi necessari alla sicurezza per autobus ed autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, ed in particolare per impedire il superamento di predeterminate velocità e lo slittamento delle ruote in fase di frenatura; Ritenuta altresì la necessità di predeterminare modalità e cadenze alle quali l'industria costruttrice dovrà provvedere ad adeguare la relativa produzione ai fini dell'omologazione o dell'approvazione, nonché di fissare i termini di adeguamento del parco immesso in circolazione e circolante alle prescrizioni ed ai dispositivi introdotti; Decreta: Art. 1 Omologazione o approvazione Successivamente al 31 dicembre 1988 per conseguire l'omologazione od approvazione:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.