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DECRETO 11 marzo 1987, n. 95 - Normattiva

DECRETO 11 marzo 1987, n. 95 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 11 marzo 1987, n. 95 ultimo aggiornamento all'atto: 24/12/1987 --> Disposizioni relative agli autobus nonchè agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16. note: Entrata in vigore del provvedimento: 4-4-1987 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1987) (GU n.66 del 20-03-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-4-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16; Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle prescrizioni ed all'individuazione dei dispositivi necessari alla sicurezza per autobus ed autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, ed in particolare per impedire il superamento di predeterminate velocità e lo slittamento delle ruote in fase di frenatura; Ritenuta altresì la necessità di predeterminare modalità e cadenze alle quali l'industria costruttrice dovrà provvedere ad adeguare la relativa produzione ai fini dell'omologazione o dell'approvazione, nonché di fissare i termini di adeguamento del parco immesso in circolazione e circolante alle prescrizioni ed ai dispositivi introdotti; Decreta: Art. 1 Omologazione o approvazione Successivamente al 31 dicembre 1988 per conseguire l'omologazione od approvazione:

  1. a)gli autoveicoli ed i complessi di veicoli la cui massa complessiva in isolato o in combinazione è superiore a 12 t, debbono essere, per costruzione o per allestimento con idonei dispositivi, insuscettibili di superare, per azione del propulsore, i limiti di velocità imposti per la categoria cui appartengono;
  2. b)gli autoveicoli trasporto merci la cui massa complessiva è superiore a 16 t, esclusi i veicoli classificati mezzi d'opera, nonché i loro rimorchi di massa complessiva superiore a 10 t e gli autobus interurbani di massa complessiva superiore a 12 t, devono avere il dispositivo di frenatura di servizio integrato con dispositivo che impedisce lo slittamento delle ruote sotto frenatura. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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