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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96 ultimo aggiornamento all'atto: 27/11/2017 --> Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017) (GU n.79 del 04-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 72) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I Esercizio permanente della professione di avvocatoda parte di avvocati cittadini di uno Stato membrodell'Unione europea.Capo IDisposizioni generali 1 2agg.1 orig. 3 4 5 Titolo I Esercizio permanente della professione di avvocatoda parte di avvocati cittadini di uno Stato membrodell'Unione europea.Capo IIEsercizio permanente della professione di avvocatocon il titolo professionale di origine 6 7 8 9orig. 10 11 Titolo I Esercizio permanente della professione di avvocatoda parte di avvocati cittadini di uno Stato membrodell'Unione europea.Capo IIIIntegrazione nella professione di avvocato 12 13 14orig. 15 Titolo II Esercizio della professione di avvocato in forma societariaCapo IDella società tra avvocati 16 17 18orig. 19 20 21 22 23 24 25 26 Titolo II Esercizio della professione di avvocato in forma societariaCapo IIDell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare 27 28 29 30 31 32 33 Titolo III Esercizio della professione in forma associata o societariada parte degli avvocati stabilitiCapo IDell'esercizio in forma associata 34 Titolo III Esercizio della professione in forma associataosocietariada parte degli avvocati stabilitiCapoIIDell'esercizioin forma societaria 35orig. 36orig. 37 Titolo III Esercizio della professione in forma associata o societariada parte degli avvocati stabilitiCapo IIIDisposizioni transitorie e finali 38 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Consiglio nazionale forense; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto. 2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31. 3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999. - L'articolo 19, della citata legge così recita: "Art. 19. (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato). - 1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998. 2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a)garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in italia;
  2. b)prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
  3. c)tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del diritto comunitario;
  4. d)stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;
  5. e)definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole: 1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale; 2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi; 3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;
  6. f)prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
  7. g)prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali e agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e). 3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense". - La direttiva 98/5/CE è pubblicata in GUCE n. L 077 del 14 marzo 1998. Nota all'art. 1: - La legge 9 febbraio 1982, n. 31 reca: "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (5)

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