clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96 ultimo aggiornamento all'atto: 27/11/2017 --> Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017) (GU n.79 del 04-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 72) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I Esercizio permanente della professione di avvocatoda parte di avvocati cittadini di uno Stato membrodell'Unione europea.Capo IDisposizioni generali 1 2agg.1 orig. 3 4 5 Titolo I Esercizio permanente della professione di avvocatoda parte di avvocati cittadini di uno Stato membrodell'Unione europea.Capo IIEsercizio permanente della professione di avvocatocon il titolo professionale di origine 6 7 8 9orig. 10 11 Titolo I Esercizio permanente della professione di avvocatoda parte di avvocati cittadini di uno Stato membrodell'Unione europea.Capo IIIIntegrazione nella professione di avvocato 12 13 14orig. 15 Titolo II Esercizio della professione di avvocato in forma societariaCapo IDella società tra avvocati 16 17 18orig. 19 20 21 22 23 24 25 26 Titolo II Esercizio della professione di avvocato in forma societariaCapo IIDell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare 27 28 29 30 31 32 33 Titolo III Esercizio della professione in forma associata o societariada parte degli avvocati stabilitiCapo IDell'esercizio in forma associata 34 Titolo III Esercizio della professione in forma associataosocietariada parte degli avvocati stabilitiCapoIIDell'esercizioin forma societaria 35orig. 36orig. 37 Titolo III Esercizio della professione in forma associata o societariada parte degli avvocati stabilitiCapo IIIDisposizioni transitorie e finali 38 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Consiglio nazionale forense; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto. 2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31. 3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999. - L'articolo 19, della citata legge così recita: "Art. 19. (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato). - 1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998. 2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.