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DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97 ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2003 --> Misure urgenti per assicurare ospitalità ((e protezione temporanea)) ad alcuni palestinesi. note: Entrata in vigore del decreto-legge: 22-5-2002.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 2002, n. 141 (in G.U. 20/07/2002, n.169). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003) (GU n.118 del 22-05-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-5-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della Basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano. (

(2)) 2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:
  1. a)il loro nome e cognome;
  2. b)l'indicazione della loro nazionalità;
  3. c)la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
  4. d)l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2. ---------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il D.L. 21 maggio 2003, n. 111, convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 2003, n. 174, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato al 31 dicembre 2003". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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