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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 98 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 98 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 98 ultimo aggiornamento all'atto: 17/11/1971 --> Disciplina delle casse conguaglio prezzi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1971) (GU n.56 del 06-03-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11orig. 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-3-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948; Art. 1 Le casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere, le casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessato e del Ministero del tesoro. La vigilanza può essere esercitata anche a mezzo degli organi locali delle Amministrazioni rispettive. È in facoltà del Ministero del tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere finanziario. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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