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DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 98 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 98 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 98 ultimo aggiornamento all'atto: 21/07/2003 --> Differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1986, n. 252 (in G.U. 12/06/1986, n.134). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2003) (GU n.85 del 12-04-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 1 bisorig. 1 terorig. 2agg.1 orig. 3orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-8-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.
  2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati. ((
  3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare: a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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