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DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98 ultimo aggiornamento all'atto: 26/05/2001 --> Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato. note: Entrata in vigore del decreto-legge: 5/4/2001.Decreto-Legge convertito dalla L. 14 maggio 2001, n. 196 (in G.U. 26/05/2001, n.121). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2001) (GU n.80 del 05-04-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".
  2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ", nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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