qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98 ultimo aggiornamento all'atto: 26/05/2001 --> Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato. note: Entrata in vigore del decreto-legge: 5/4/2001.Decreto-Legge convertito dalla L. 14 maggio 2001, n. 196 (in G.U. 26/05/2001, n.121). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2001) (GU n.80 del 05-04-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.