DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 99 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 99 ultimo aggiornamento all'atto: 11/06/1986 --> Interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n.
- note: Decreto-Legge convertito dalla L. 06 giugno 1986, n. 250 (in G.U. 11/06/1986, n.133). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1986) (GU n.85 del 12-04-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-4-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi in favore dei lavoratori licenziati da imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del comune di Palermo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1
- A favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, iscritti nella lista speciale istituita ai sensi dell'articolo stesso, è corrisposta una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per periodi trimestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.
- Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
- Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi