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LEGGE 7 febbraio 1994, n. 99 - Normattiva

LEGGE 7 febbraio 1994, n. 99 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 febbraio 1994, n. 99 Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche. note: Entrata in vigore della legge: 27/02/1994 (GU n.35 del 12-02-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-2-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: "Art. 10-bis. -
  2. Presso l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali è istituito l'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.
  3. L'Osservatorio, allo scopo di facilitare l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri Stati, con particolare riferimento agli Stati membri delle Comunità europee, informa tutti i soggetti interessati sui programmi e i progetti internazionali, intraprende le azioni necessarie per promuovere la partecipazione italiana agli stessi e coordina le attività svolte nel loro ambito. In particolare, l'Osservatorio concorre all'attuazione dell'azione promossa dalla Commissione delle Comunità europee, volta a sviluppare la cooperazione fra le biblioteche e a definire un sistema che consenta l'adeguamento dei loro servizi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e telematiche. Ai predetti fini, l'Osservatorio cura i rapporti con amministrazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, gestori di biblioteche, nonché con gli organismi internazionali, gli istituti bibliotecari e gli organi similari di altri Stati.
  4. L'Osservatorio è composto da un dirigente del ruolo tecnico dei bibliotecari, che lo dirige, da sei tecnici bibliotecari ed informatici, anche appartenenti ad altre amministrazioni, nominati dal Ministro, nonché da due rappresentanti del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. I componenti dell'Osservatorio mantengono la collocazione e le funzioni nel ruolo di appartenenza. Alla segreteria dell'Osservatorio provvede l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. I componenti dell'Osservatorio e gli addetti alla segreteria sono nominati con decreto del Ministro. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi o indennità".
  5. Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. All'onere relativo al funzionamento ed alle attività promosse dall'Osservatorio, che non potrà superare i 50 milioni di lire annue, si provvede nei limiti ed a carico delle ordinarie dotazioni iscritte al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il D.P.R. n. 805/1975 reca: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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