icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 aprile 2008, n. 99 ultimo aggiornamento all'atto: 15/06/2015 --> Regolamento recante i requisiti di onorabilità e di professionalità dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilità e professionalità e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti. note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/6/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015) (GU n.130 del 05-06-2008) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1orig. 2orig. 3orig. Titolo II DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTUARIO INCARICATO Capo IConferimento e cessazione dell'incarico 4orig. 5orig. Capo II Requisiti 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. Titolo III FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHEESERCITA I RAMI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI Capo I Ambito di applicazione e adempimenti in materia di tariffe 12orig. 13orig. 14orig. 15orig. Capo II Adempimenti in materia di riserve tecniche 16orig. 17orig. Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I Disposizionitransitorie e norme abrogate 18orig. 19orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-6-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare: l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita; l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti; l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti; Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti; b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attività svolta nel territorio della Repubblica. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.