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DECRETO 28 aprile 2008, n. 99 - Normattiva

DECRETO 28 aprile 2008, n. 99 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 aprile 2008, n. 99 ultimo aggiornamento all'atto: 15/06/2015 --> Regolamento recante i requisiti di onorabilità e di professionalità dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilità e professionalità e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti. note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/6/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015) (GU n.130 del 05-06-2008) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1orig. 2orig. 3orig. Titolo II DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTUARIO INCARICATO Capo IConferimento e cessazione dell'incarico 4orig. 5orig. Capo II Requisiti 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. Titolo III FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHEESERCITA I RAMI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI Capo I Ambito di applicazione e adempimenti in materia di tariffe 12orig. 13orig. 14orig. 15orig. Capo II Adempimenti in materia di riserve tecniche 16orig. 17orig. Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I Disposizionitransitorie e norme abrogate 18orig. 19orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-6-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare: l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita; l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti; l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti; Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti; b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attività svolta nel territorio della Repubblica. (

(1)) ------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento è o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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