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Esecuzione forzata e pignoramento — primi passi e difesa

Esecuzione forzata (c.p.c. libro III)

Se subisci un'esecuzione forzata, il pignoramento è il primo atto. Puoi difenderti con l'opposizione all'esecuzione (contesti il diritto a procedere) o l'opposizione agli atti esecutivi (contesti vizi formali).

⏰ Termine: L'opposizione agli atti esecutivi si propone entro 20 giorni dall'atto o dalla notifica (art. 617 c.p.c.); l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) prima o durante l'esecuzione.

✅ Cosa fare

  1. Verifica il titolo esecutivo e l'atto di precetto/pignoramento.
  2. Proponi opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesti il diritto del creditore.
  3. Chiedi la sospensione dell'esecuzione al giudice dell'esecuzione.

⚠️ A cosa fare attenzione

⚖️ Base normativa

📁 Decisioni giudiziarie correlate

Corte Cost. 374/1996 — Pignoramento quale primo atto dell'esecuzione
Corte Cost. 84/1973 — Cause di opposizione alla esecuzione forzata
Corte Cost. 455/2000 — Tutela del debitore sottoposto ad esecuzione

❓ Domande frequenti

Come blocco l'esecuzione?

Con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e la richiesta di sospensione al giudice dell'esecuzione.

Quanto tempo ho per i vizi formali?

L'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni (art. 617 c.p.c.).

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