Esecuzione forzata e pignoramento — primi passi e difesa
Esecuzione forzata (c.p.c. libro III)
Se subisci un'esecuzione forzata, il pignoramento è il primo atto. Puoi difenderti con l'opposizione all'esecuzione (contesti il diritto a procedere) o l'opposizione agli atti esecutivi (contesti vizi formali).
⏰ Termine: L'opposizione agli atti esecutivi si propone entro 20 giorni dall'atto o dalla notifica (art. 617 c.p.c.); l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) prima o durante l'esecuzione.
✅ Cosa fare
Verifica il titolo esecutivo e l'atto di precetto/pignoramento.
Proponi opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesti il diritto del creditore.
Chiedi la sospensione dell'esecuzione al giudice dell'esecuzione.
⚠️ A cosa fare attenzione
Senza opposizione l'esecuzione prosegue (conto, stipendio, beni).
Termini brevi per l'opposizione agli atti esecutivi (20 giorni).
Verifica i limiti di pignorabilità di stipendio e beni.