Diritto di famiglia
Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle proprie capacità economiche, anche dopo la separazione o il divorzio. Il genitore presso cui i figli non risiedono prevalentemente versa di norma un assegno di mantenimento. L'obbligo riguarda i figli minori e prosegue per i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. Questa guida orientativa spiega come si determina l'assegno e come farlo riconoscere o adeguare.
Per i figli minori l'obbligo è pieno; per i figli maggiorenni prosegue finché non raggiungono l'autosufficienza economica, salvo il caso di colpevole inerzia nel rendersi indipendenti.
Si tiene conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive capacità economiche.
Di norma no: le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.) si aggiungono all'assegno mensile e vanno ripartite tra i genitori, spesso al 50%.
Puoi chiedere il recupero forzoso del credito (ad es. decreto ingiuntivo ed esecuzione) e, nei casi previsti dalla legge, attivare le tutele per la violazione degli obblighi familiari.