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Contratto di compravendita

Con il contratto di compravendita il venditore trasferisce all'acquirente la proprietà di un bene verso il pagamento di un prezzo (art. 1470 Codice civile). La disciplina generale è contenuta negli artt. 1470 e seguenti del Codice civile; nei rapporti con i consumatori si applica anche il Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), con la garanzia legale di due anni. Per gli immobili serve l'atto scritto, di regola notarile, seguito dalla trascrizione nei registri immobiliari.

Vendita di beni

Contratto di compravendita

MODELLO DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Tra le parti:
VENDITORE: [nome / denominazione], C.F./P.IVA [codice], con sede/residenza in [indirizzo];
ACQUIRENTE: [nome / denominazione], C.F./P.IVA [codice], con sede/residenza in [indirizzo].

Art. 1 - Oggetto
Il Venditore vende e l'Acquirente acquista il seguente bene: [descrizione dettagliata del bene], quantità [quantità], caratteristiche [caratteristiche/marca/modello/numero di serie].

Art. 2 - Prezzo
Il prezzo pattuito è di euro [importo] (IVA [regime IVA]), da corrispondersi con le seguenti modalità: [modalità e termini di pagamento].

Art. 3 - Consegna
La consegna del bene avverrà in [luogo] entro il [data]; le spese di trasporto sono a carico di [parte].

Art. 4 - Trasferimento della proprietà e dei rischi
La proprietà si trasferisce con il consenso delle parti; i rischi passano all'Acquirente al momento della consegna, salvo diverso accordo.

Art. 5 - Garanzia per vizi
Il Venditore garantisce che il bene è immune da vizi e idoneo all'uso. L'Acquirente deve denunciare gli eventuali vizi entro i termini previsti dalla legge. Nei confronti del consumatore si applicano le garanzie del Codice del consumo.

Art. 6 - Riserva di proprietà (eventuale)
In caso di pagamento rateale le parti possono pattuire che la proprietà si trasferisca solo con il pagamento dell'ultima rata.

Art. 7 - Foro e legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana; per le controversie è competente il foro di [città].

Luogo e data: [luogo], [data]
Firma del Venditore: ____________________ Firma dell'Acquirente: ____________________

Base normativa

6

Domande frequenti

5
Quando si trasferisce la proprietà del bene venduto?

Nella vendita di cosa determinata la proprietà passa per effetto del consenso legittimamente manifestato (art. 1376 Codice civile), anche prima della consegna o del pagamento. Le parti possono pattuire la riserva di proprietà fino al saldo dell'ultima rata (art. 1523).

Entro quando denunciare i vizi della cosa?

Tra privati o tra imprese i vizi vanno denunciati entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 Codice civile). Il consumatore ha invece due anni di garanzia legale dalla consegna e deve denunciare il difetto entro i termini del Codice del consumo (art. 133).

Serve la forma scritta?

Per i beni mobili no, ma è consigliata come prova del prezzo e delle condizioni. Per gli immobili la forma scritta è richiesta a pena di nullità (art. 1350 Codice civile) e l'atto va trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi.

Chi sopporta il rischio di perimento del bene?

Dal momento in cui la proprietà passa all'acquirente, di regola con il consenso, il rischio è suo, salvo patto contrario. Nel modello proposto i rischi passano con la consegna, che è la soluzione più prudente per chi compra.

Il venditore può escludere la garanzia?

Tra privati sì, con un patto espresso, ma il patto non vale se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi (art. 1490, comma 2). Nei confronti del consumatore la garanzia legale di due anni non può essere esclusa né limitata.

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