Decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 22 – Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia
Di che cosa tratta questa norma?
Il decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 22 reca norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Suedtirol, modificando il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di energia.
Per chi: Le province autonome di Trento e di Bolzano, i concessionari e gli operatori della distribuzione dell'energia elettrica nei relativi ambiti territoriali e le amministrazioni statali e regionali competenti in materia di energia.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dell'energia e dei settori a rete
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
Il decreto modifica l'articolo 1-ter del d.P.R. 235/1977, prevedendo che, in alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma competente possa disporre che le concessioni per la distribuzione dell'energia elettrica siano rimodulate all'esito di un'apposita procedura. E' adottato quale norma di attuazione dello statuto speciale, sentita la Commissione paritetica.
A chi si applica questa norma?
Le province autonome di Trento e di Bolzano, i concessionari e gli operatori della distribuzione dell'energia elettrica nei relativi ambiti territoriali e le amministrazioni statali e regionali competenti in materia di energia.
Quali sono i punti chiave?
- Decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 22 (identificativo 26G00038).
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026; entrato in vigore il 7 marzo 2026.
- Modifica l'articolo 1-ter, comma 3, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.
- Fondamento: d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale); legge 24 dicembre 2024, n. 207 (art. 1, commi 50-53); parere della Commissione paritetica (art. 107 d.P.R. 670/1972).
- Struttura: 2 articoli; delibera del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025.
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 2026, n. 22 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia. (26G00038) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2026 (GU n.42 del 20-02-2026) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia» e, in particolare, l'articolo 1-ter;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica»;
Vista la legge 24 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi 50, 51, 52 e 53;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235 1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma competente può prevedere che le concessioni per le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate all'esito della procedura stabilita dall'articolo 1, commi 50, 51, 52 e 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei termini ivi indicati. Alle funzioni previste dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 207 del 2024 provvedono gli organi di ciascuna provincia autonoma in base al relativo ordinamento, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei piani straordinari di investimento.».
NOTE Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.».
Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1-bis, comma 4.».
L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni.
Note all'art. 1: