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Legge 9 marzo 2026, n. 35 – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di…

Di che cosa tratta questa norma?

La legge 9 marzo 2026, n. 35 modifica il codice penale e il regolamento di polizia mortuaria in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

Per chi: Autori di gravi delitti contro la vita in ambito familiare, familiari e conviventi della vittima, l'autorita' giudiziaria e gli uffici competenti in materia di polizia mortuaria.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto penale
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

La legge introduce nel codice penale l'articolo 585-bis, che prevede una pena accessoria: la condanna (o l'applicazione della pena su richiesta) del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo per determinati delitti contro la vita commessi a danno del familiare comporta la decadenza da ogni diritto e facolta' in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima. La disciplina si estende, a certe condizioni, al convivente di fatto e ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima. Modifica inoltre il regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 285/1990).

A chi si applica questa norma?

Autori di gravi delitti contro la vita in ambito familiare, familiari e conviventi della vittima, l'autorita' giudiziaria e gli uffici competenti in materia di polizia mortuaria.

Quali sono i punti chiave?

  • Legge 9 marzo 2026, n. 35 (identificativo 26G00051).
  • Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2026; entrata in vigore l'8 aprile 2026.
  • Introduce l'articolo 585-bis del codice penale (pena accessoria).
  • Richiama i delitti di cui agli articoli 572, 575, 578, 579, 580, 584 e 591 del codice penale e l'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta).
  • Estensione ai conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (commi 36, 37, 40 e 41).
  • Modifica il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria). Struttura: 3 articoli.

Diritto penale

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Diritto penale

Testo della legge

Testo della legge

LEGGE 9 marzo 2026, n. 35 Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.

285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. (26G00051) note:

Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2026 (GU n.69 del 24-03-2026) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale

1.Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 585-bis (Pena accessoria). - La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima».
2.La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa.

NOTE Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

-Si riporta il testo dei commi 36, 37, 40 e 41, dell'art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016: «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.» «37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.». «40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a)in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b)in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.» «41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.».

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.