In breve
La legge 10 aprile 2026, n. 49 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore di famiglie e imprese, per la competitivita' e la decarbonizzazione delle industrie, nonche' in materia di reti elettriche e centri di elaborazione dati.
Cosa disciplina
La legge stabilizza le misure urgenti del decreto-legge finalizzate a ridurre il costo dell'energia elettrica e del gas per famiglie e imprese, a sostenere la competitivita' e la decarbonizzazione delle industrie e a risolvere la saturazione virtuale delle reti elettriche, con l'integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, secondo le modificazioni introdotte in sede parlamentare e riportate in allegato.
Chi riguarda
Famiglie e imprese consumatrici di energia, industrie energivore e in via di decarbonizzazione, gestori delle reti elettriche, operatori dei centri di elaborazione dati e le amministrazioni competenti (in particolare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).
Punti chiave
- Legge 10 aprile 2026, n. 49 (identificativo 26G00066).
- Converte il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026).
- Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026; entrata in vigore il 19 aprile 2026.
- Le modifiche della conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 15, comma 5, legge 400/1988).
- Testo coordinato pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, pag. 29.
📄 Testo della legge
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LEGGE 10 aprile 2026, n. 49 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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LEGGE
10
aprile
2026, n. 49
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del
costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e
delle imprese, per la competitività delle imprese e per la
decarbonizzazione delle industrie, nonchè disposizioni urgenti in
materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti
elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel
sistema elettrico. (26G00066)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2026
(GU n.90 del 18-04-2026)
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Testo in vigore dal: 19-4-2026
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.