In breve
Decreto-legge urgente che ridetermina temporaneamente le accise sui carburanti per contenere l'aumento dei prezzi petroliferi.
Cosa disciplina
In considerazione dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti (Allegato I al d.lgs. 504/1995) per periodi definiti, con specifiche misure anche per HVO e biodiesel. Prevede coperture finanziarie e, in sede di conversione, l'estensione temporale delle misure (commi 4-bis e seguenti). Convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113.
Chi riguarda
Consumatori e automobilisti, operatori del settore petrolifero ed energetico, Ministero dell'economia e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Punti chiave
- Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63; convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113 (GU 27/06/2026, n. 147).
- Accise (dal 2 al 10 maggio 2026): benzina 622,90 euro/1000 litri; gasolio 472,90 euro/1000 litri; GPL 242,77 euro/1000 kg; gas naturale zero euro/mc.
- HVO e biodiesel: 472,90 euro/1000 litri.
- Ulteriore rideterminazione dal 23 maggio al 6 giugno 2026 (gasolio 572,90 euro/1000 litri).
- Oneri: 146,5 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2028.
- Entrata in vigore: 1 maggio 2026; GU n. 99 del 30 aprile 2026. Codice: 26G00083.
📄 Testo della legge
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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2026, n. 63 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO-LEGGE
30
aprile
2026, n. 63
ultimo aggiornamento all'atto: 27/06/2026
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Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al
protrarsi della crisi dei mercati internazionali. (26G00083)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113 (in G.U. 27/06/2026, n. 147)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2026)
(GU n.99 del 30-04-2026)
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Testo in vigore dal: 28-6-2026
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie
1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, ((convertito, con modificazioni, dalla legge))
27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, ((convertito, con modificazioni, dalla legge))
27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate ((e le minori spese))
rivenienti dal comma 1.
4-bis.
((In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:))
a) ((benzina: 622,90 euro per mille litri;))
b) ((oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;))
c) ((gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;))
d) ((gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.))
4-ter.
((Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.))
4-quater.
((Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "centoventesimo".
Restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
4-quinquies.
((Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies))
.
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