In breve
Decreto-legge urgente su salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale, con recepimento di direttive europee sul lavoro.
Cosa disciplina
Articolato in cinque Capi, il decreto introduce incentivi all'occupazione (tra cui il Bonus donne 2026), disposizioni in materia di salario giusto e trasparenza retributiva, misure di prevenzione e contrasto del caporalato digitale e ulteriori disposizioni urgenti. Richiama e attua le direttive UE 2022/2041 (salari minimi adeguati), 2023/970 (parita retributiva e trasparenza) e 2024/2831 (lavoro tramite piattaforme digitali). Il Bonus donne prevede l'esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate. Convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112.
Chi riguarda
Datori di lavoro privati, lavoratrici e lavoratori svantaggiati, imprese, INPS e INAIL, organi di vigilanza sul lavoro.
Punti chiave
- Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62; convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112 (GU 27/06/2026, n. 147).
- Bonus donne 2026: esonero 100% dei contributi previdenziali (escluso INAIL) fino a 24 mesi.
- Limite mensile: 650 euro per lavoratrice; 800 euro nella ZES unica per il Mezzogiorno.
- Recepisce le direttive UE 2022/2041, 2023/970 e 2024/2831.
- Riferimenti al regolamento (UE) 651/2014 per i lavoratori svantaggiati.
- Entrata in vigore: 1 maggio 2026; GU n. 99 del 30 aprile 2026. Codice: 26G00082.
📄 Testo della legge
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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2026, n. 62 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO-LEGGE
30
aprile
2026, n. 62
ultimo aggiornamento all'atto: 27/06/2026
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Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi
all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. (26G00082)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2026Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112 (in G.U. 27/06/2026, n. 147)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2026)
(GU n.99 del 30-04-2026)
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Articoli
Capo I
Incentivi all'occupazione
1orig.
2orig.
3orig.
4orig.
4 bis
5orig.
6orig.
6 bis
6 ter
Capo II
Disposizioni in materia di salario giusto
7orig.
7 bis
8orig.
9orig.
10orig.
11orig.
Capo III
Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale
11 bis
12orig.
13orig.
14orig.
15orig.
Capo IV
Ulteriori disposizioni urgenti
16orig.
16 bis
16 ter
16 quater
16 quinquies
16 sexies
16 septies
Capo V
((Disposizioni finali))
17orig.
18orig.
19
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Testo in vigore dal: 28-6-2026
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aggiornamenti all'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante «Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Vista la legge 7 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo 51;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;
Considerata la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione Europea;
Considerato che l'ordinamento italiano risulta conforme ai principi espressi nella citata direttiva;
Considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva citata resta impregiudicata la prerogativa di uno Stato membro di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori;
Considerato che sussiste la necessità, ai sensi della citata direttiva, di incentivare la promozione della contrattazione collettiva e di specificare il monitoraggio dell'adeguatezza retributiva e la raccolta e trasmissione dei dati;
Ritenuto necessario individuare, ai sensi dell'articolo 10 della citata direttiva, l'ente che provvede all'inoltro delle informazioni e delle relazioni periodiche alla Commissione europea;
Vista la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 concernente l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
Vista la direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;
Ritenuto necessario rafforzare gli strumenti di trasparenza, monitoraggio e verifica delle retribuzioni effettivamente corrisposte, anche mediante l'utilizzo delle banche dati pubbliche disponibili, al fine di prevenire il contenzioso e rendere più efficaci le attività di vigilanza;
Ritenuto, altresì, necessario assicurare un quadro normativo uniforme che consenta di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e di garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Bonus donne 2026
1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che appartengono ad una delle ((categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da b) a g) del numero 4) dell'articolo 2))
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la lavoratrice di cui al medesimo comma 1 è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
3.
(( Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 2 ))
è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle (( categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a ) a g ) del numero 4 ) dell'articolo 2 ))
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta, altresì, con riferimento alle donne che, alla data dell'assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero ((stesso))
.
5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
6.
((All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano))
i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ((e l'esonero stesso))
spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ((né))
a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta ((beneficiando dell'esonero))
di cui ai commi 1, 2 e 3 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva ((della prima))
, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno 2026, ((di 63,7 milioni))
di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni di euro per l'anno 2028, ((a valere sulle risorse destinate al Programma nazionale giovani,))
donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
9. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
10. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
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