In breve
Decreto-legge urgente che introduce il Piano Casa per incrementare l'offerta di alloggi pubblici, sociali e a prezzo calmierato.
Cosa disciplina
Articolato in quattro Capi (disposizioni generali; edilizia residenziale pubblica e sociale; edilizia integrata; disposizioni comuni), il decreto detta misure straordinarie per realizzare e valorizzare immobili di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche mediante sostituzione edilizia, recupero e riconversione del patrimonio pubblico non in uso e rigenerazione urbana. Prevede misure per la morosita incolpevole e per il disagio abitativo. Convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2026, n. 116.
Chi riguarda
Giovani e studenti universitari, lavoratori fuori sede (anche del comparto scolastico, sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate), giovani coppie, genitori separati, anziani; enti pubblici, comuni e regioni.
Punti chiave
- Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66; convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2026, n. 116 (GU 03/07/2026, n. 152).
- Oggetto: Piano Casa, edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata.
- Alloggi destinati a vendita o locazione a prezzo calmierato.
- Misure per morosita incolpevole e disagio abitativo.
- Modelli di senior cohousing e cohousing intergenerazionale.
- Entrata in vigore: 8 maggio 2026; GU n. 104 del 7 maggio 2026. Codice: 26G00090.
📄 Testo della legge
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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2026, n. 66 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO-LEGGE
7
maggio
2026, n. 66
ultimo aggiornamento all'atto: 03/07/2026
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Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2026, n. 116 (in G.U. 03/07/2026, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2026)
(GU n.104 del 07-05-2026)
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Articoli
Titolo I
Piano casa Capo IDisposizioni generali
1orig.
Capo II
Edilizia residenziale pubblica e sociale
2orig.
3orig.
4orig.
4 bis
4 ter
5orig.
6
7orig.
8orig.
Capo III
Edilizia integrata
9orig.
9 bis
9 ter
10orig.
Capo IV
Disposizioni comuni
11orig.
11 bis
11 ter
12
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Approfondimenti e Funzioni
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Testo in vigore dal: 4-7-2026
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aggiornamenti all'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure necessarie per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di sostegno in favore dei conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica che versino in condizioni di morosità incolpevole;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure di contrasto al disagio abitativo sul territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. Il Piano casa di cui al presente decreto contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di ((immobili di edilizia))
residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di ((contrasto del degrado))
urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, ((sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate,))
delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente.
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.