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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2026, n. 66 - Normattiva

In breve

Decreto-legge urgente che introduce il Piano Casa per incrementare l'offerta di alloggi pubblici, sociali e a prezzo calmierato.

Cosa disciplina

Articolato in quattro Capi (disposizioni generali; edilizia residenziale pubblica e sociale; edilizia integrata; disposizioni comuni), il decreto detta misure straordinarie per realizzare e valorizzare immobili di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche mediante sostituzione edilizia, recupero e riconversione del patrimonio pubblico non in uso e rigenerazione urbana. Prevede misure per la morosita incolpevole e per il disagio abitativo. Convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2026, n. 116.

Chi riguarda

Giovani e studenti universitari, lavoratori fuori sede (anche del comparto scolastico, sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate), giovani coppie, genitori separati, anziani; enti pubblici, comuni e regioni.

Punti chiave

📄 Testo della legge
--> --> DECRETO-LEGGE 7 maggio 2026, n. 66 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 7 maggio 2026, n. 66 ultimo aggiornamento all'atto: 03/07/2026 --> Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090) note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2026 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2026, n. 116 (in G.U. 03/07/2026, n. 152). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2026) (GU n.104 del 07-05-2026) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I Piano casa Capo IDisposizioni generali 1orig. Capo II Edilizia residenziale pubblica e sociale 2orig. 3orig. 4orig. 4 bis 4 ter 5orig. 6 7orig. 8orig. Capo III Edilizia integrata 9orig. 9 bis 9 ter 10orig. Capo IV Disposizioni comuni 11orig. 11 bis 11 ter 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  4-7-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure necessarie per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di sostegno in favore dei conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica che versino in condizioni di morosità incolpevole; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure di contrasto al disagio abitativo sul territorio nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'economia e delle finanze e dell'interno; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalità e oggetto 1. Il Piano casa di cui al presente decreto contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di ((immobili di edilizia)) residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di ((contrasto del degrado)) urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, ((sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate,)) delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.