Decreto 16 aprile 2026, n. 95 – Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, di individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle…
Di che cosa tratta questa norma?
Decreto ministeriale (MIMIT) che aggiorna i settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio, adeguandoli alla classificazione ATECO 2025.
Per chi: Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese dei diversi settori economici, il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto commerciale e societario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
Regolamento del Ministro delle imprese e del made in Italy che sostituisce l'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, relativo all'individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio. L'aggiornamento si rende necessario per l'entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025. L'art. 1 dispone la sostituzione dell'Allegato A, adottato previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e parere del Consiglio di Stato.
A chi si applica questa norma?
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese dei diversi settori economici, il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Quali sono i punti chiave?
- Decreto 16 aprile 2026, n. 95 - Ministero delle imprese e del made in Italy.
- Sostituisce l'Allegato A al DM 4 agosto 2011, n. 155.
- Oggetto: settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio.
- Adeguamento alla classificazione ATECO 2025 (in vigore dal 1 gennaio 2025).
- Base: art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; art. 17, comma 3, l. 400/1988.
- Intesa Conferenza Stato-Regioni (6 novembre 2025) e parere del Consiglio di Stato (13 gennaio 2026).
- Entrata in vigore: 14 giugno 2026; GU n. 124 del 30 maggio 2026. Codice: 26G00113.
Diritto commerciale e societario
Diritto commerciale e societario
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DECRETO 16 aprile 2026, n. 95 Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, di individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio. (26G00113) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2026 (GU n.124 del 30-05-2026) IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e in particolare l'articolo 10, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a mente del quale «Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, recante «Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Vista la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica e resa nota nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025;
Considerata pertanto, in ragione delle variazioni intervenute nella codifica delle attività economiche, la necessità di aggiornare l'elencazione dei codici ATECO recata dall'allegato al decreto n. 155 del 2011;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 6 novembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2026;
Vista la nota prot. n. 4540 del 25 febbraio 2026, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Classificazione delle attività economiche
NOTE Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1: