Legge 12 giugno 2026, n. 111 – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero…
Di che cosa tratta questa norma?
La legge n. 111 del 12 giugno 2026 modifica l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e detta altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi extra-UE e non aderenti all'EFTA. È entrata in vigore il 27 luglio 2026.
Per chi: I cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi extra-UE e non aderenti all'EFTA; Le aziende sanitarie locali e il Servizio sanitario nazionale.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto sanitario e farmaceutico
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Estende i servizi di assistenza sanitaria italiana ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
- Prevede la loro iscrizione presso l'azienda sanitaria locale del territorio o competente per il domicilio di soggiorno.
- Subordina il rilascio della tessera sanitaria nazionale al versamento di un contributo (previsto dall'articolo 2 della legge).
- Modifica l'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, escludendone l'applicazione a tali cittadini.
A chi si applica questa norma?
- I cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi extra-UE e non aderenti all'EFTA.
- Le aziende sanitarie locali e il Servizio sanitario nazionale.
Quali sono i punti chiave?
- Entrata in vigore: 27 luglio 2026 (GU n. 147 del 27-06-2026).
- Il rilascio della tessera sanitaria nazionale è subordinato al versamento del contributo di cui all'articolo 2.
- La modifica interviene sull'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale).
Diritto sanitario e farmaceutico
Diritto sanitario e farmaceutico
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 12 giugno 2026, n. 111 Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. (26G00127) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2026 (GU n.147 del 27-06-2026) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA 1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno».
NOTE Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza. Gli utenti iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani resi denti all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrano temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.».
Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.
Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.».