In sintesi
La legge n. 44 del 4 aprile 2025 apporta modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, prevedendone la continuità e l'obbligo di adeguamento dello statuto. È entrata in vigore il 22 aprile 2025.
Cosa regola
- Riordina l'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito come ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, e iscritto quale fondazione di diritto privato.
- Impone alla Fondazione di adeguare il proprio statuto alle disposizioni della legge.
- Prevede l'approvazione dello statuto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura.
Chi riguarda
- La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e i suoi organi.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura.
Punti chiave
- Entrata in vigore: 22 aprile 2025 (GU n. 81 del 07-04-2025).
- La Fondazione conserva scopi e personalità giuridica di diritto privato, con iscrizione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Parma.
- Le modifiche statutarie sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della cultura.
Testo della legge
LEGGE 4 aprile 2025, n. 44 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 aprile 2025, n. 44 Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. (25G00057) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2025 (GU n.81 del 07-04-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-4-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Continuità dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e obbligo di adeguamento dello statuto
- L'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, conservato negli scopi e nella personalità giuridica dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Parma, è ordinato in conformità alla presente legge.
- La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata «Fondazione», adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 6 e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Il medesimo procedimento di approvazione si osserva per le successive modifiche statutarie, ferme restando le disposizioni dell'articolo
- N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, «Concernente la costituzione di una nuova Amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale- n. 52 del 3 marzo
- - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, recante «Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 17 settembre
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