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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33 - Normattiva

In sintesi

Il decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025 approva il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, riordinando in un unico corpus normativo la disciplina della riscossione spontanea e coattiva dei tributi. È entrato in vigore il 27 marzo 2025.

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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto c

licca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33 ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026 --> Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. (25G00044) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2025 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026) (GU n.71 del 26-03-2025 - Suppl. Ordinario n. 8) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato PARTE I Disposizioni in materia di versamenti e riscossione TITOLO I Disposizioni in materia di riscossione spontanea Capo I Disposizioni generali art. 1 art. 2 Capo II Versamento unitario e compensazione art. 3 art. 4 art. 5agg.1 orig. art. 6orig. art. 7orig. art. 8 art. 9 art. 10 art. 11orig. art. 12 art. 13orig. art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 Capo III Versamento di particolari entrate art. 19 art. 20orig. art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26orig. art. 27 Capo IV Disposizioni in materia di interessi per la riscossione dei tributi indiretti art. 28 art. 29 art. 30 TITOLO II Riscossione delle imposte sul reddito Capo I Ritenuta diretta art. 31 Capo II Ritenute alla fonte art. 32orig. Sezione I Ritenute sui redditi di lavoro e altri proventi art. 33 art. 34 art. 35 art. 36 art. 37 art. 38orig. art. 39agg.2 agg.1 orig. art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 art. 45orig. art. 46orig. art. 47 Sezione II Ritenute sui redditi di capitale art. 48 art. 49orig. art. 50 art. 51 art. 52orig. art. 53 art. 54orig. art. 55agg.1 orig. art. 56orig. art. 57 Sezione III Ritenuta sui proventi da partecipazione a OICR art. 58 art. 59 art. 60 art. 61 Sezione IV Ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati art. 62 art. 63 art. 64 art. 65 art. 66 art. 67 art. 68 art. 69 art. 70 art. 71 Capo III Acconti delle imposte sui redditi art. 72orig. art. 73 art. 74 TITOLO III Rimborsi Capo I Imposte sui redditi art. 75 art. 76 art. 77 art. 78 art. 79 art. 80 art. 81 art. 82 art. 83 art. 84 art. 85 art. 86 Capo II Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi art. 87 art. 88 TITOLO IV Riscossione mediante ruoli Capo I Ruolo, cartella di pagamento e responsabilità solidale Sezione I Disposizioni generali art. 89 Sezione II Oggetto e specie dei ruoli art. 90 art. 91 art. 92orig. art. 93 art. 94 art. 95 art. 96 art. 97 art. 98 art. 99 art. 100 Sezione III Cartella di pagamento art. 101 art. 102 art. 103 art. 104 art. 105 art. 106 art. 107 art. 108orig. art. 109 art. 110 art. 111 art. 112 Sezione IV Responsabilità solidale per imposte, sanzioni e interessi art. 113 art. 114 art. 115 art. 116 art. 117 Capo II Sospensione della riscossione Sezione I Sospensione amministrativa art. 118 art. 119 Sezione II Sospensione legale art. 120 TITOLO V Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo art. 121 art. 122 art. 123orig. art. 124 art. 125 art. 126 art. 127 art. 128 art. 129 art. 130 art. 131orig. art. 132 art. 133 art. 134 art. 135 art. 136orig. art. 137 art. 138 art. 139 TITOLO VI Riscossione coattiva Capo I Disposizioni generali art. 140 art. 141 art. 142orig. art. 143 art. 144 Capo II Espropriazione forzata Sezione I Disposizioni generali art. 145 art. 146 art. 147 art. 148 art. 149 art. 150 art. 151 art. 152 art. 153 art. 154orig. art. 155 art. 156 art. 157 art. 158 Sezione II Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare art. 159 art. 160 art. 161 art. 162 art. 163 art. 164 art. 165 art. 166 art. 167 art. 168 Sezione III Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi art. 169 art. 170 art. 171 art. 172 art. 173orig. art. 174 art. 175 art. 176 Sezione IV Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare art. 177 art. 178 art. 179 art. 180 art. 181 art. 182 art. 183 art. 184 art. 185 art. 186 Capo III Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati art. 187 Capo IV Procedure concorsuali art. 188 art. 189 art. 190 art. 191 TITOLO VII Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE art. 192 art. 193 art. 194 art. 195 art. 196 art. 197 art. 198 art. 199 art. 200 art. 201 art. 202 art. 203 art. 204 art. 205 art. 206 art. 207 art. 208 PARTE II Funzionamento del servizio nazionale della riscossione TITOLO I Funzionamento del servizio nazionale della riscossione Capo I Oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità art. 209 art. 210 art. 211orig. art. 212 art. 213 art. 214 art. 215 art. 216 art. 217 art. 218 Capo II Adempimenti contabili art. 219 art. 220orig. art. 221 art. 222 Capo III Accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento art. 223 art. 224 Capo IV Adempimenti e obblighi dell'agente della riscossione art. 225 art. 226 art. 227 art. 228 art. 229 art. 230 Capo V Personale addetto alle attività di riscossione art. 231 art. 232orig. art. 233 art. 234 art. 235 art. 236 PARTE III Disposizioni varie, transitorie e finali TITOLO I Disposizioni varie, transitorie e finali art. 237 art. 238orig. art. 239orig. art. 240 art. 241agg.1 orig. art. 242 art. 243orig. Allegato A Allegato B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-3-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di versamenti e riscossione dei tributi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 13 febbraio 2025; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione.
  2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto
  3. «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
  4. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto
  5. - Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
  6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
  7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n.
  8. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
  9. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
  10. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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