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LEGGE 1 aprile 2025, n. 49 - Normattiva

In sintesi

La legge n. 49 del 1° aprile 2025 istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, fissata il 25 gennaio di ogni anno. È entrata in vigore il 27 aprile 2025.

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Testo della legge

LEGGE 1 aprile 2025, n. 49 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 aprile 2025, n. 49 Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. (25G00058) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2025 (GU n.86 del 12-04-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

  1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata «Giornata nazionale», e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione.
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
  3. NOTE Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
  4. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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