Legge 31 marzo 2025, n. 47 – Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione
Di che cosa tratta questa norma?
La legge n. 47 del 31 marzo 2025 modifica la disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione, introducendo un limite generale di quarantacinque giorni. È entrata in vigore il 24 aprile 2025.
Per chi: Il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari; Le persone sottoposte a indagini e i soggetti coinvolti nelle intercettazioni.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto penale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Modifica l'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, fissando un limite alla durata complessiva delle intercettazioni.
- Consente il superamento del limite solo in presenza di assoluta indispensabilità giustificata da elementi specifici e concreti, con espressa motivazione.
- Coordina la disciplina con l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (deroghe per criminalità organizzata).
A chi si applica questa norma?
- Il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari.
- Le persone sottoposte a indagini e i soggetti coinvolti nelle intercettazioni.
Quali sono i punti chiave?
- Entrata in vigore: 24 aprile 2025 (GU n. 83 del 09-04-2025).
- Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo assoluta indispensabilità motivata da elementi specifici e concreti.
- Per i delitti di cui all'articolo 13 del d.l. n. 152/1991 (criminalità organizzata) opera una deroga al limite dell'articolo 267, comma 3, c.p.p.
Diritto penale
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 31 marzo 2025, n. 47 Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. (25G00055) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2025 (GU n.83 del 09-04-2025) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.
Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale 38. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.». nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi