In sintesi
Il decreto-legge n. 55 del 23 aprile 2025 detta disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. È stato convertito dalla legge 19 giugno 2025, n. 86.
Cosa regola
- Modifica la disciplina sugli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuti per l'anno 2025.
- Interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, limitando l'applicazione al solo periodo d'imposta 2024.
- Reca disposizioni di copertura finanziaria e incrementa un fondo di parte corrente per l'anno 2026.
Chi riguarda
- I contribuenti soggetti all'IRPEF.
- L'Amministrazione finanziaria e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Punti chiave
- Entrata in vigore del provvedimento: 24 aprile 2025 (GU n. 94 del 23-04-2025); convertito dalla legge 19 giugno 2025, n. 86.
- All'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 216/2023, le parole «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite con «il periodo d'imposta 2024».
- Gli oneri sono valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, con corrispondente copertura finanziaria; il fondo di parte corrente è incrementato di 245,5 milioni di euro per il 2026.
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 23 aprile 2025, n. 55 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
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- (25G00067) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2025 Decreto-Legge convertito dalla L. 19 giugno 2025, n. 86 (in G.U. 21/06/2025, n. 142) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2025) (GU n.94 del 23-04-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-4-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 1 recante revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027 e in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro dipendente; Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni in tema determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l'anno 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l'anno 2025
- All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024».
- Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 245,5 milioni di euro per l'anno
- Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n.
- Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n.
- Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma
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