Il decreto-legge n. 48 dell'11 aprile 2025 detta disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. È stato convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.
qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48 ultimo aggiornamento all'atto: 24/04/2026 --> Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonchè di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (25G00060) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2025 Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 (in G.U. 09/06/2025, n. 131) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2026) (GU n.85 del 11-04-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e dellacriminalità organizzata, nonchè in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capo II Disposizioni in materia di sicurezza urbana 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capo III Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia,delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 19 20 21 22orig. 23agg.1 orig. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Capo IV Disposizioni in materia di vittime dell'usura 33 Capo V Norme sull'ordinamento penitenziario 34 35 36 37 Capo VI Disposizioni finali 38 39 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-4-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Ritenuta la necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; Considerata altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura; Ravvisata, inoltre, la necessità e urgenza di introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente: «Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»; b) all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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