Legge 15 aprile 2025, n. 63 – Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale
Di che cosa tratta questa norma?
La legge riconosce benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. L'intervento si fonda sul principio solidaristico previsto dalla Costituzione.
Per chi: Le vittime di eventi dannosi derivanti dai cedimenti delle infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto costituzionale e diritti umani
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La finalita' e l'ambito di applicazione dei benefici a favore delle vittime.
- Gli eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
A chi si applica questa norma?
- Le vittime di eventi dannosi derivanti dai cedimenti delle infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
Quali sono i punti chiave?
- I benefici sono riconosciuti in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione.
- La legge si compone di piu' articoli che definiscono finalita', ambito di applicazione e disciplina dei benefici.
- Il provvedimento e' entrato in vigore il 6 maggio 2025 (GU n. 102 del 5 maggio 2025).
Diritto costituzionale e diritti umani
Diritto costituzionale e diritti umani
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 15 aprile 2025, n. 63 Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. (25G00069) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2025 (GU n.102 del 05-05-2025) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1Finalità e ambito di applicazione
N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: