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Legge 15 aprile 2025, n. 63 – Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

Di che cosa tratta questa norma?

La legge riconosce benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. L'intervento si fonda sul principio solidaristico previsto dalla Costituzione.

Per chi: Le vittime di eventi dannosi derivanti dai cedimenti delle infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto costituzionale e diritti umani
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • La finalita' e l'ambito di applicazione dei benefici a favore delle vittime.
  • Gli eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

A chi si applica questa norma?

  • Le vittime di eventi dannosi derivanti dai cedimenti delle infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Quali sono i punti chiave?

  • I benefici sono riconosciuti in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione.
  • La legge si compone di piu' articoli che definiscono finalita', ambito di applicazione e disciplina dei benefici.
  • Il provvedimento e' entrato in vigore il 6 maggio 2025 (GU n. 102 del 5 maggio 2025).

Diritto costituzionale e diritti umani

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Diritto costituzionale e diritti umani

Testo della legge

Testo della legge

LEGGE 15 aprile 2025, n. 63 Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. (25G00069) note:

Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2025 (GU n.102 del 05-05-2025) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1Finalità e ambito di applicazione

1.Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

N O T E Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

-Si riporta l'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 «Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.