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Decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 – Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei…

Di che cosa tratta questa norma?

Il decreto-legge detta ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Contiene inoltre disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

Per chi: I territori e le popolazioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali; L'area dei Campi Flegrei interessata dal fenomeno bradisismico.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto civile
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.
  • La riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori.
  • Misure urgenti connesse al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e disposizioni finanziarie in materia di protezione civile.

A chi si applica questa norma?

  • I territori e le popolazioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali.
  • L'area dei Campi Flegrei interessata dal fenomeno bradisismico.

Quali sono i punti chiave?

  • Gli interventi riguardano la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1 maggio 2023 e da settembre e ottobre 2024.
  • Il decreto e' entrato in vigore l'8 maggio 2025 (GU n. 104 del 7 maggio 2025).
  • Il decreto-legge e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

Diritto civile

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Diritto civile

Testo della legge

Testo della legge

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. 65 ultimo aggiornamento all'atto: 04/07/2025 Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonchè disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. (25G00075) note:

Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2025 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2025, n. 101 (in G.U. 04/07/2025, n. 153) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2025) (GU n.104 del 07-05-2025) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», con il quale è stato disciplinato, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, il capo I e il capo II-bis;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 693, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario medesimo, della relativa struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, con le quali è stato deliberato, per dodici mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravissimi eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in seguito prorogati di ulteriori dodici mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2025, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli in provincia di Napoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli;

Ravvisata l'urgente esigenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente relativo ai predetti eventi alluvionali, finalizzate a semplificare le procedure, a velocizzare e migliorare l'efficacia delle diverse misure introdotte e accelerare, in tal modo, la realizzazione del processo di ricostruzione, con particolare riguardo agli interventi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiati e quelli volti alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione delle infrastrutture e degli immobili nelle aree interessate, anche in conseguenza dell'avvicendamento del Commissario straordinario di Governo;

Preso atto che la disciplina degli interventi di emergenza conseguenti ai richiamati eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024 è stata regolata in modo unitario, attesa la stretta interconnessione territoriale e temporale dei medesimi eventi;

Preso atto che i richiamati eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 hanno interessato, in misura prevalente, i territori della regione Emilia-Romagna già danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, provocando ulteriori allagamenti, frane, e danneggiamenti diffusi e impattando in modo significativo anche sulle opere e gli interventi in corso nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica e privata avviato dopo i richiamati eventi del 2023;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la necessaria integrazione tra i processi di ricostruzione pubblica e privata da porre in essere per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024 sui territori della regione Emilia-Romagna, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle attività e favorire le opportune sinergie, anche in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie stanziate;

Considerato che l'eccezionalità dei richiamati eventi e dell'impatto che hanno avuto sui territori interessati in tempistiche eccezionalmente ristrette, anche a causa delle conseguenze del cambiamento climatico in atto, rendono necessario avviare con la massima urgenza, oltre alle misure di ricostruzione pubblica e privata, anche un programma di interventi urgenti da individuare, sulla base di una valutazione di priorità, e finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;

Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente, finalizzate alla relativa semplificazione e velocizzazione, all'integrazione operativa dei processi di ricostruzione necessari per fronteggiare i richiamati eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024, nonché avviare misure urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare l'effettivo impiego dei finanziamenti statali per verifiche di vulnerabilità sismica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024 1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice ((della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1)) , che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice.»;
b)al comma 2:
1)al primo periodo ((sono aggiunte, in fine)) , le seguenti parole: «, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024»;
2)al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis»;
3)il terzo periodo è soppresso;
c)al comma 2-bis, le parole: «del 1° maggio 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti,» e le parole: «, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2» sono soppresse.
2.All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del ((citato)) decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.
3.Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies del ((citato)) decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.