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DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84 - Normattiva

In sintesi

Il decreto-legge introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo sull'ordinamento tributario con riferimento, tra l'altro, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive.

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Testo della legge

DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84 ultimo aggiornamento all'atto: 01/08/2025 --> Disposizioni urgenti in materia fiscale. (25G00092) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2025 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n. 177) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2025) (GU n.138 del 17-06-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2orig. 3 4orig. 5orig. 6orig. 6 bis 7orig. 8 9orig. 10orig. 11orig. 12orig. 12 bis 12 ter 13orig. 13 bis 14 15orig. 16 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-8-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, e in particolare l'articolo 3-quinquies recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027 e in particolare l'articolo 1, comma 81, lettera b); Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse;
  2. b)all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»;
  3. c)all'articolo 54: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale. 3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»;
  4. d)all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
  5. e)all'articolo 54-septies: 1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((a condizione che i pagamenti siano eseguiti)) con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, ((n. 241»)) ; 2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente ((capo)) , è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
  6. f)all'articolo 67, comma 1: 1) alla lettera c), ((alinea,)) secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; 2) alla lettera c-bis), ((alinea,)) primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
  7. g)all'articolo 95, comma 3-bis: 1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»; 2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;
  8. h)all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.».
  9. i)all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.». 1-bis. ((Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera
  10. h)dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere
  11. b)e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene)) . 2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera
  12. b)((,)) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera
  13. d)e lettera
  14. e)((,)) si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, ((...)) si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), ((numero 2), lettera
  15. f)e)) lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. 7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. 8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024. 9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
  16. g)e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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