In sintesi
La legge detta disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Cosa regola
- La programmazione strategica, le risorse e il monitoraggio per le zone montane.
- I servizi pubblici, la tutela del territorio e lo sviluppo economico delle zone montane.
Chi riguarda
- Le zone montane e le loro popolazioni.
- Gli enti territoriali e le amministrazioni competenti per lo sviluppo delle aree montane.
Punti chiave
- La legge attua l'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- Prevede misure di programmazione strategica, servizi pubblici, tutela del territorio e sviluppo economico per le zone montane.
- Il provvedimento e' entrato in vigore il 20 settembre 2025 (GU n. 218 del 19 settembre 2025).
Testo della legge
LEGGE 12 settembre 2025, n. 131 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 settembre 2025, n. 131 Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. (25G00139) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2025 (GU n.218 del 19-09-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Norme generali 1 2 Capo II Programmazione strategica, risorse e monitoraggio 3 4 5 Capo III Servizi pubblici 6 7 8 9 10 11 Capo IV Tutela del territorio 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Capo V Sviluppo economico 23 24 25 26 27 28 29 30 Capo VI Disposizioni finali 31 32 33 34 35 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-9-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità
- La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.
- Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.
- Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.
- All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 44 e 119 della Costituzione: «Art.
- - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.». «Art.
- - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.». - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.