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LEGGE 3 ottobre 2025, n. 150 - Normattiva

In sintesi

La legge istituisce la Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming), da celebrare il 16 maggio di ogni anno, al fine di sensibilizzare i cittadini e contrastare i comportamenti offensivi.

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Testo della legge

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 150 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 ottobre 2025, n. 150 Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming). (25G00159) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2025 (GU n.235 del 09-10-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-10-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming

  1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming), di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
  3. Il colore simbolo della Giornata nazionale è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi. N O T E Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n.
  4. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.