LEGGE 8 ottobre 2025, n. 151 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 ottobre 2025, n. 151 Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. (25G00153) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026 (GU n.236 del 10-10-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi 1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno. 2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso: «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;». 3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»;
- b)nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge: «Art. 2 Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa, di San Giuseppe; il 25 aprile: Anniversario della Liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1° maggio: Festa del Lavoro; il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132 recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena», come modificato dalla presente legge: «Art. 1 Il 4 ottobre è considerato solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui la Santa Patrona d'Italia è espressione.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi