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LEGGE 10 novembre 2025, n. 168 - Normattiva

In sintesi

La legge detta disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, e sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso tali campi.

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Chi riguarda

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Testo della legge

LEGGE 10 novembre 2025, n. 168 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 novembre 2025, n. 168 Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonchè sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. (25G00177) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2025 (GU n.267 del 17-11-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-12-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia

  1. Al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonché preservarne la memoria nelle future generazioni, è prevista la redazione della Mappa della memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.
  2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.