Legge 13 novembre 2025, n. 177 – Legge quadro in materia di interporti
Di che cosa tratta questa norma?
La legge quadro in materia di interporti stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete, nell'ambito delle materie dei porti, degli aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e navigazione.
Per chi: Gli interporti e gli operatori della logistica e del trasporto intermodale; Le Regioni e le amministrazioni competenti in materia di trasporti.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dell'energia e dei settori a rete
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'ambito di applicazione, le finalita' e le definizioni in materia di interporti.
- I principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.
- La promozione dell'intermodalita' terrestre e dell'efficienza dei flussi logistici.
A chi si applica questa norma?
- Gli interporti e gli operatori della logistica e del trasporto intermodale.
- Le Regioni e le amministrazioni competenti in materia di trasporti.
Quali sono i punti chiave?
- La legge stabilisce i principi fondamentali sugli interporti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
- Persegue la finalita' di favorire l'intermodalita' terrestre e l'efficienza dei flussi logistici di valore strategico nazionale.
- Il provvedimento e' entrato in vigore l'11 dicembre 2025 (GU n. 275 del 26 novembre 2025).
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 13 novembre 2025, n. 177 Legge quadro in materia di interporti. (25G00183) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2025 (GU n.275 del 26-11-2025) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1Ambito di applicazione, finalità e definizioni
NOTE Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».